Piccolo Glossario
di Energia

In questa sezione, che abbiamo voluto chiamare EnergyWiki tentiamo di agevolare in maniera più esaustiva possibile i nostri clienti o chi volesse, tramite il nostro sito, approfondire la comprensione della propria bolletta per la fornitura di energia elettrica, piuttosto che quella relativa al gas, riportando di seguito il documento che l'Autorità per l’energia ha reso disponibile destinato tutti gli utenti finali di energia elettrica, alimentati in bassa tensione, e di gas, con consumi fino a 200.000 standard metro cubo (smc) l’anno,

Si chiama "Glossario della bolletta" ed è consultabile anche sul sito www.autorita.energia.it e sui siti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.

E’ diviso, per ogni tipologia di bolletta (Energia Elettrica e Gas) in due sezioni fondamentali:

• il Quadro sintetico che corrisponde alla prima pagina della bolletta;
• il Quadro di dettaglio, con i termini utilizzati nelle pagine successive con il dettaglio di quanto fatturato al cliente.

Una terza parte, poi, è dedicata alle Ulteriori voci della bolletta e deve essere completata dalle società di vendita con eventuali termini aggiuntivi rispetto a quelli del Glossario dell’Autorità.

ELETTRICITA'

IL QUADRO SINTETICO DELLA BOLLETTA

Informazioni relative al cliente finale, al punto di prelievo e alla tipologia contrattuale

Dal 1º luglio 2007 il mercato dell’energia è stato liberalizzato: questo vuol dire che tutti i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore e a quali condizioni, comprare l’elettricità.
Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia. In questo caso la bolletta riporta la
scritta “mercato libero”.

È un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

Per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti, in base alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura. La e distinzione è rilevante per l’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai Servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte.

È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto. Generalmente non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.

È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe
interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore.

Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.

È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI)1 sono servite in maggior tutela se non
hanno mai cambiato fornitore, o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori.
Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza fornitore, per esempio in seguito a fallimento di quest’ultimo.

I contratti possono essere di vari tipi:

• il contratto per “utenza domestica” riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per alimentare la sua abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore), i locali annessi o pertinenti all’abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi (un solo POD e un solo contatore);

• il contratto per “utenza usi diversi” è riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio ecc).

È il termine commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.)

È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è di 3 kW.

È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe
interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore.

Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.

Informazioni relative al cliente finale, al punto di prelievo e alla tipologia contrattuale

È l’unità di misura dell’energia elettrica; rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh.

È l’unità di misura dell’energia reattiva.

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.

Dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00.

La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.

È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura); viene rilevato direttamente dal distributore che lo comunica al fornitore.

Sono i chilowattora (kWh) fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che vi sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati.

Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati o può dipendere dalla tipologia di offerta.

Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.

È il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata nelle diverse fasce orarie (F1, F2 e F3).

È il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l’energia né per singole fasce né per ora.

È l’unità di misura della potenza. Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.

Tutti i contatori elettronici installati e messi in servizio sono programmati per rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3).

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.

Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.

Dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi.

Questa fascia oraria comprende cioè tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.

È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data: viene rilevato direttamente dal cliente finale che lo comunica al fornitore, se quest’ultimo ha previsto questa possibilità.

È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe
interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore.

Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.

Identifica la tipologia di contatore installato nel punto di prelievo (POD). Si distinguono contatori elettronici gestiti per fasce (EF), gestiti monorari (EM), gestiti orari (EO) e contatori tradizionali (T).

La voce tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.

È il contatore elettronico non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l’energia consumata nelle diverse fasce orarie o ore della giornata.

IL QUADRO SINTETICO DELLA BOLLETTA

Sono i prezzi che il cliente paga per ciascun kilowattora di energia, kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).

Lo sconto è una riduzione di prezzo in valore assoluto (euro) oppure in percentuale rispetto ad un prezzo di riferimento.

In bolletta i kWh fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo medio giornaliero del cliente; alcuni costi dell’energia elettrica infatti variano a seconda dei livello consumi.

Corrispettivi fatturati

Sono le diverse attività del fornitore per fornire l’energia elettrica al cliente finale (acquisto della materia prima, commercializzazione più eventuali costi di perequazione).

Nella bolletta gli importi per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti).

Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti.

Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata dall’Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.

È il costo di acquisto dell’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità.

Nel prezzo dell’energia sono comprese le perdite di rete sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo diverse e previsioni nei contratti di mercato libero.

Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”.

Si applica sia ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, sia ai clienti domestici e alle PMI passati al mercato libero.

È composta da una parte fissa accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (che compare con segno -) e da una parte variabile che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW).
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama DISPbt.

Sono le attività che consentono ai fornitori (sia sul mercato libero sia nel Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. In bolletta, gli importi per queste attività sono suddivisi in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e coprono e i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura, nonché gli Oneri generali (vedi oltre).

È l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Si paga in euro/chilowatt/mese.
Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo
unitario è di 0,4278 €/kW/mese, ogni mese pagherà 3x0,4278=1,28 €.

È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it.

Comprendono gli oneri diversi da quelli per i servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale gli interessi di mora o il corrispettivo CMOR (si veda voce successiva). A seconda della loro tipologia, possono essere
soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).

Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.

La Quota fissa comprende la Commercializzazione vendita e la Componente di dispacciamento (parte fissa) (si vedano le voci seguenti).

Comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore, espressi in €/kWh.

Nella bolletta la Quota energia comprende l’Energia, il Dispacciamento, la Componente di dispacciamento (parte variabile) e la Componente di perequazione (solo per i clienti del Servizio di maggior tutela).

Questa componente, chiamata PPE nei provvedimenti dell’Autorità, serve per garantire l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1º gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero.

È l’importo da pagare in misura fissa, indipendentemente dai consumi per i servizi di rete. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.

È l’importo da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente.

L’unità di misura è espressa in €/kWh.

Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:

• imposta erariale di consumo (accisa): è applicata alla quantità di energia consumata; per i clienti con “uso domestico” è prevista un’agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica che ne riduce l’importo in caso di bassi consumi.

• imposta sul valore aggiunto (IVA): è applicata sul costo complessivo del servizio; attualmente l’aliquota applicata alla fornitura di energia per “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 22%.

Può essere addebitato al cliente dall’attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo - il corrispettivo CMOR - secondo quanto stabilito dall’Autorità .

In questi casi, nella bolletta compare la scritta: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo CMOR”, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”.

Il CMOR viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.

Altre voci comprese nella bolletta elettrica

Sono le dispersioni naturali di energia durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura.

Sono fissate in modo convenzionale dall’Autorità pari al 10,4% dell’energia prelevata: cioè, se per conto del fornitore vengono immessi dalla centrale nella rete di trasporto 110,4 kWh di elettricità, al Punto di prelievo (ad esempio nell’abitazione del cliente), ne arriveranno 100 kWh.

Il prezzo dell’Energia può essere espresso al netto delle perdite di rete, o ricomprenderle. A seconda dei casi, le perdite di rete possono essere fatturate in bolletta con modalità diverse che non modificano il totale da pagare: 

Gli oneri generali sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico; in bolletta sono compresi all’interno dei Servizi di rete.

Sono destinati alla copertura di oneri diversi:

• componente A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
• componente A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali;
• componente A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
• componente As: copertura del bonus elettrico per disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
• componente UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;
• componente UC7: copertura delle misure e degli interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali;
• componenti A2 e MCT: smantellamento delle centrali nucleari e misure di compensazione territoriale.

GAS

IL QUADRO SINTETICO DELLA BOLLETTA

Informazioni relative al cliente finale, al punto di prelievo e alla tipologia contrattuale

Dal 1º gennaio 2003, i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore di gas naturale comprare il gas. Chi esercita questo diritto, entra nel cosiddetto “mercato libero”.

Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di gas naturale non sono fissate dall’Autorità ma concordate tra le parti.

È un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

È il tipo di utilizzo del gas, ad esempio per la cottura dei cibi e/o per la produzione di acqua calda e/o per il riscaldamento (individuale o centralizzato). La distinzione è rilevante ai fini del calcolo
dell’ammontare del Bonus gas.

È la data dalla quale decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto. Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro.

In alcuni casi, può essere riferita anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.

È il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità. È rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc.

Il cliente è servito nel Servizio di tutela se non ha mai cambiato fornitore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del fornitore, quella a condizioni regolate.

Identifica i diversi tipi di contratto, a seconda che il punto di riconsegna sia riconducibile a:

• “cliente domestico”, ossia una persona fisica, che utilizza il gas da un unico punto di prelievo (un solo PDR e un solo contatore) per alimentare un’abitazione e i locali annessi o pertinenti all’abitazione;

• “condominio con uso domestico”, ossia il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. Il contratto può anche essere intestato ad un persona giuridica a patto che svolga le funzioni di amministratore del condominio e non sia una società che fornisce servizi di gestione calore o energia;

• “utenza di servizio pubblico”, ossia un’utenza che utilizza il gas per alimentare una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;

• “usi diversi”, ossia un cliente, persona fisica o giuridica, che usa il gas per usi diversi da quelli riconducibili ai tre punti precedenti.

È il nome commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.).

Informazione su unità di misura, letture e consumi

Il contatore misura il gas in metri cubi (mc), ma in bolletta i consumi sono fatturati usando lo standard metro cubo (Smc), un parametro che esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni di temperatura (15 Cº) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica) standard.

Gli SMC si ottengono moltiplicando i metri cubi per un coefficiente di conversione (C), definito per ogni località secondo precisi criteri.

Il potere calorifico superiore, rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione.

Indica l’energia fornita al cliente in un metro cubo standard di gas e serve per convertire il consumo di gas, espresso in metri cubi, in consumo di gas valorizzato in energia (grandezza rilevante per il cliente finale).

È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data; viene rilevato dal cliente finale che lo comunica al fornitore (che ha reso disponibile tale servizio).

Sono gli SMC fatturati nella bolletta per il periodo di competenza.

È possibile che ci sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati. Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengono aggiunti consumi stimati o può dipendere dalla tipologia di offerta.

Indica le caratteristiche del contatore installato nel punto di riconsegna (PDR). Si distinguono contatori tradizionali (T) ed elettronici (E).
La tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.

È il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell’unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli Standard metri cubi.

La conversione con il coefficiente di conversione (C) è necessaria per far sì che tutti i clienti paghino solo per l’effettivo contenuto di energia del gas, un valore che dipende dalla pressione e dalla temperatura di consegna che variano a seconda che si tratti di una località di mare o di montagna.

Ad esempio, se il consumo misurato dal contatore è 110 mc ed il valore del coefficiente C è 1,027235, gli standard metri cubi fatturati saranno: 110 x 1,027235 = 112,99585 Smc.

È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura) e che è stato rilevato direttamente dal distributore che lo ha comunicato al fornitore.

Sono i metri cubi consumati fra due letture rilevate o autoletture e corrispondono alla differenza tra il numero indicato dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed il numero indicato dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).

Sono i consumi che in mancanza di letture rilevate (o autoletture) vengono attribuiti in bolletta, sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.

IL QUADRO SINTETICO DELLA BOLLETTA

Il prezzo pagato dal cliente per ogni standard metro cubo o per unità di tempo (giorni, mese, anno).

È una riduzione di prezzo che può essere espressa in assoluto (euro) oppure in percentuale da scontare rispetto a un prezzo di riferimento.

Lo sconto può essere praticato alla spesa complessiva al netto delle imposte o su una o più sue componenti parziali (ad esempio sulla componente che si riferisce ai soli costi di acquisto e vendita del gas).

In bolletta gli Smc fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo annuo del cliente; alcuni costi del gas infatti variano a seconda delle quantità utilizzate.

Ogni scaglione è delimitato da un livello minimo ed uno massimo (es. 0-120 Smc; 121-480 Smc, ecc); un cliente che consuma 400 Smc in un anno pagherà, il prezzo previsto per il 1º scaglione per i primi 120 Smc consegnati; il prezzo previsto per il 2º scaglione per i restanti 280 Smc consegnati.

Corrispettivi fatturati

Sono le diverse attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere il gas al cliente finale e comprendono anche eventuali oneri aggiuntivi.

Nella bolletta sono suddivisi in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti).

Copre i costi relativi alla vendita al dettaglio, come ad esempio la gestione commerciale, i servizi al cliente ecc.Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata QVD e viene fissata e aggiornata dall’Autorità. La commercializzazione al dettaglio varia in base alla tipologia di contratto ed è composta da un valore fisso e da uno variabile legato ai consumi del cliente finale.

Copre i costi per l’acquisto della materia prima gas e per le attività necessarie a realizzarlo. Il principale riferimento per la determinazione del costo di acquisto del gas, dall’1 ottobre 2013, sono i prezzi che si formano sul mercato all’ingrosso. La voce comprende due componenti che nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela sono tecnicamente denominate Cmem e CCR. La componente Cmem vene aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità.

Questa voce copre parte dei costi che i venditori sostengono per adeguare il portafoglio di approvvigionamento alle nuove modalità di calcolo del prezzo della materia prima. È composta da due componenti che nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela sono tecnicamente denominate GRAD e Cpr.

Le componenti hanno natura temporanea: la componente GRAD, che serve a garantire una gradualità nell’applicazione delle nuove modalità di calcolo dei prezzi, sarà applicata fino al 30 settembre 2016 e avrà valori decrescenti nel tempo. La componente Cpr copre le necessità di gettito del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento in vigore fino al 2016.

Si applica solo ai clienti serviti nell’ambito del servizio di tutela.

I Servizi di rete sono le attività che consentono alle imprese di vendita (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di tutela) di trasportare il gas sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore del cliente.

Gli importi da pagare per questi servizi si riferiscono ai costi sostenuti per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura e nella bolletta sono suddivisi in Quota fissa e Quota variabile.

Comprende tutti gli importi da pagare in base alla quantità di gas trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di gas del cliente.

Si misura €/Smc.

È un importo di segno negativo, quindi a beneficio del cliente finale, con il quale viene assicurato che sul cliente non ricadano gli oneri di stoccaggio del gas sostenuti da imprese del settore.
È espresso in €/Smc.

Comprendono gli oneri diversi da quelli relativi ai servizi di vendita, di rete e dalle imposte, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale o gli interessi di mora. A seconda della tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).

Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai consumi. L’unità di misura è €/cliente/mese.

Nella bolletta la Quota fissa comprende la parte fissa della Commercializzazione al dettaglio (si veda la voce seguente).

Comprende tutti i costi di acquisto e commercializzazione del fornitore, espressi in €/Smc.

Nella bolletta la Quota energia comprende la Materia prima gas, la Commercializzazione al dettaglio (parte variabile), gli Oneri Aggiuntivi e Oneri di gradualità, oppure la unica voce Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità (si vedano le voci seguenti).

Copre gli oneri aggiuntivi per la fornitura di gas.
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di tutela questa voce è tecnicamente denominata QOA.

Potrebbe non essere applicata ai clienti che hanno sottoscritto contratti di mercato libero.

In alternativa, la bolletta potrebbe riportare un’unica voce che corrisponde alla somma delle due voci precedenti (Oneri aggiuntivi + Oneri di gradualità - in base alla scelta consentita al venditore sulle modalità di esposizione in bolletta delle voci relative a oneri aggiuntivi e di gradualità).

Comprende tutti gli importi da pagare per i servizi di rete indipendentemente dai consumi,. Generalmente si misura in €/cliente/mese.

È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per il gas. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi
nell’abitazione di residenza.

Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it.

Le imposte comprendono l’imposta erariale di consumo, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

• L’imposta erariale di consumo (accisa) per gli “usi civili” tra cui gli usi domestici è diversificata per le due macro zone Centro Nord e Centro Sud (territori ex Cassa del Mezzogiorno) e cambia sulla base di 4 scaglioni di consumo: 0-120, 120-480, 480-1560, oltre 1560 Smc.

• L’imposta erariale di consumo (accisa) per gli “usi industriali” ha un’unica aliquota per i consumi fino a 200.000 Smc.

• L’addizionale regionale è determinata autonomamente da ciascuna regione a statuto ordinario tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte.

• L’imposta sul valore aggiunto (IVA), calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta comprese le accise, è, per gli usi civili (e quindi anche per gli usi domestici) del 10% per i primi 480 mc consumati, del 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse; per i clienti con “usi industriali” è del 22%, a meno che il cliente non faccia richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata secondo i casi previsti dalla legge